1. Ai fini dell'avvio delle misure di cui al comma 2, è istituito, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per gli interventi di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime
a) previsione di agevolazioni in forma di credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico ai sensi dell'articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di redistribuire l'imposta comunale sugli immobili tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell'area e in relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;
c) previsione di una procedura per l'accesso alle agevolazioni di cui alla lettera a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza all'amministrazione finanziaria e successivo esame da parte dell'amministrazione stessa delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione;
d) possibilità di rideterminazione, anche in riduzione, delle agevolazioni di cui alla lettera a), nonché definizione delle modalità di applicazione delle medesime;
e) previsione dell'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull'utilizzo del credito d'imposta, sul numero dei soggetti che se ne sono avvalsi e sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati esclusivamente nel limite