Art. 12.
(Fiscalità urbanistica).

      1. Ai fini dell'avvio delle misure di cui al comma 2, è istituito, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per gli interventi di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime

 

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fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero dei centri urbani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di agevolazioni in forma di credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico ai sensi dell'articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto;

          b) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di redistribuire l'imposta comunale sugli immobili tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell'area e in relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;

          c) previsione di una procedura per l'accesso alle agevolazioni di cui alla lettera a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza all'amministrazione finanziaria e successivo esame da parte dell'amministrazione stessa delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione;

          d) possibilità di rideterminazione, anche in riduzione, delle agevolazioni di cui alla lettera a), nonché definizione delle modalità di applicazione delle medesime;

          e) previsione dell'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull'utilizzo del credito d'imposta, sul numero dei soggetti che se ne sono avvalsi e sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati esclusivamente nel limite

 

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delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e non possono, in ogni caso, avere efficacia prima della data del 1o ottobre 2006.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
      5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      7. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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